Statuto I.Ri.Fo.R.

Articolo 1
(Scopi)

1) L’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.), organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), persona giuridica di diritto privato, costituita per iniziativa dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus, ha sede in Roma, in via Borgognona, 38.

2) L’Istituto persegue i seguenti scopi:

- svolgere studi, ricerche, indagini e monitoraggi nei settori della formazione, della riabilitazione, dell’istruzione, dell’orientamento e mobilità e dell’autonomia, approfondendo anche le problematiche connesse all’inserimento nel tessuto produttivo delle persone con disabilità visiva e di altre persone con disabilità;
- svolgere studi e ricerche per la individuazione di nuove opportunità lavorative e professionali, anche con riferimento alla utilizzazione di nuove tecnologie dirette a consentire l’accesso alle persone con disabilità visiva e altre eventuali disabilità sensoriali, fisiche, psichiche;
- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione, aggiornamento, riabilitazione e autonomia, anche su incarico o mandato di enti pubblici e privati, istituzioni che ne assumano in tutto o in parte l’onere;
- organizzare e gestire, anche in collaborazione con altre istituzioni, corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti e delle altre figure del mondo della Scuola, al fine di favorire l’istruzione e l’inclusione degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;
- promuovere premi di laurea, istituire ed erogare borse di studio per agevolare la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento anche presso altre istituzioni;
- organizzare e gestire corsi, fornire consulenza e prestare servizi alle istituzioni pubbliche e private nei settori di competenza, nonchè erogare corsi specifici finalizzati alla estensione e al continuo ampliamento della integrazione lavorativa delle persone con disabilità visiva e di coloro che ne costituiscono supporto;
- curare la diffusione e la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate, nonché di materiale didattico e culturale generale e specifico;
- operare nel campo della formazione continua in sanità, con particolare riguardo alla disabilità visiva e alle altre disabilità;

3) L’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) non ha fini di lucro e opera per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, svolgendo soltanto quelle attività elencate all’art. 10, comma 1°, lett. a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero l’acronimo “ONLUS”.

4) Destinatari dell’attività istituzionale sono le persone con disabilità o svantaggiate dal punto di vista sensoriale, fisico, psichico, economico, sociale o familiare, salvo le attività connesse ex art. 10 comma 1° lett. e D. Lgs 4.12.1997 n. 460.


Articolo 2 

(L’autonomia)

1) L’Istituto opera in piena autonomia ed esplica la propria attività con apartiticità ed aconfessionalità, ispirandosi ai principi della Convenzione ONU sul diritto delle persone con disabilità e agli ideali affermati, in tema di disabilità, dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS.


2) L’I.Ri.Fo.R. osserva il principio del voto singolo e della libera eleggibilità delle cariche, nel rispetto della sovranità degli organi statutari.


Articolo 3

(Strutturazione)

1) L’Istituto è costituito da una struttura nazionale e da strutture regionali e territoriali, dotate di propria autonomia gestionale, amministrativa e fiscale, secondo modalità definite dal Regolamento Generale e dagli Organi statutari.


Articolo 4

(Organi dell’Istituto)

1) Sono organi della struttura nazionale:

a) Il Presidente
b) Il Consiglio di Amministrazione
c) Il Comitato Tecnico Scientifico
d) Il Collegio dei Revisori

2) Sono organi delle strutture regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano:

a) Il Presidente
b) Il Consiglio di Amministrazione
c) Il Comitato Tecnico Scientifico
d) Il Collegio dei Revisori.

3) Sono Organi delle strutture territoriali:

a) Il Presidente
b) Il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

(Consiglio di Amministrazione Nazionale)

1) Il Consiglio di Amministrazione Nazionale è composto da sei membri eletti dalla Direzione Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS, più il Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti che lo presiede e ne è legale rappresentante.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Vice Presidente Nazionale.

2) Alle sedute del Consiglio possono partecipare, quando invitati, dipendenti, collaboratori ed esperti, a seconda degli argomenti da trattare.

Tra i dipendenti o i collaboratori, il Presidente indica un segretario per la redazione del verbale e delle deliberazioni.

3) Sono compiti del Consiglio:

- approvare il bilancio preventivo e, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo della struttura nazionale;
- adottare il Regolamento Generale e i Regolamenti Amministrativi e Contabili dell’Istituto;
- approvare annualmente i programmi di studi e ricerche da svolgere;
- approvare i progetti di ricerca, formazione e riabilitazione e i relativi programmi e piani finanziari;
- approvare i rapporti convenzionali continuativi con istituzioni pubbliche o private;
- deliberare le modifiche statutarie, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante , della Direzione Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus;
- deliberare in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura nazionale in modo da comprenderne ogni fase, dall'assunzione al licenziamento, e adottare il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il personale dipendente dell’Istituto;
- deliberare su ogni altro provvedimento utile al funzionamento dell’Istituto.

4) Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza semplice, tranne che per le modifiche statutarie, per le quali si richiede la maggioranza qualificata, pari ai due terzi dei componenti l’Organo.

Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 6

(Consigli di Amministrazione Regionali)

1) Il Consiglio di Amministrazione Regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano è composto dal Presidente del Consiglio Regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti che lo presiede, più membri eletti dal Consiglio Regionale dell’Unione in numero di:

- quattro per le Regioni con più di cinque Province;
- due per le Regioni fino a cinque Province.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Vice Presidente Regionale.

2) La partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione Regionale e le votazioni sono disciplinate con le medesime modalità previste per il Consiglio di Amministrazione Nazionale.


3) Il Consiglio di Amministrazione Regionale svolge, nell’ambito regionale, le funzioni svolte a livello nazionale dal Consiglio di Amministrazione Nazionale, ed è anche struttura operativa per le iniziative del Consiglio di Amministrazione Nazionale.


4) Il Consiglio di Amministrazione Regionale, ove lo ritenga utile e opportuno, potrà nominare uno o più delegati per il coordinamento e il monitoraggio delle attività territoriali in ambito regionale; la misura e il contenuto della delega sono da considerarsi espressione dell’autonomia del Consiglio Regionale.


5) Il Consiglio di Amministrazione Regionale, quando sussistano le condizioni, acquisito il parere della Sezione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti- Onlus territorialmente competente, ha facoltà di deliberare l’istituzione e la soppressione di Sezioni territoriali, alle quali si applicano le stesse norme di funzionamento dei Consigli Regionali.

Le Sezioni territoriali in essere all’entrata in vigore del presente Statuto sono conservate, salvo diversa, successiva e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione Regionale, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

Articolo 7

(Presidente Nazionale e Presidenti Regionali)

1) Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale dell’Ente; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione Nazionale; dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio medesimo e adempie a tutte le funzioni previste dal Regolamento Generale.


2) Il Presidente, in caso di necessità, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile.

Egli inoltre ha facoltà di autorizzare progetti e attività, entro i limiti di spesa preventivamente deliberati dal Consiglio.
Con proprio atto motivato, il Presidente ha facoltà di delegare in tutto o in parte le proprie funzioni al Vice Presidente.

3) Il Vice Presidente collabora alla gestione e sostituisce pleno iure il Presidente in caso di assenza o impedimento.


4) Ai Presidenti e ai Vice Presidenti Regionali analogamente si applicano le norme dei commi precedenti.

Essi inoltre, ricevono dal Presidente Nazionale, con l’assunzione della carica, deleghe e procure
necessarie a rappresentare legalmente l’Istituto sul territorio di competenza, ove necessario.

Articolo 8

(Segretario Generale e Segretari Regionali )

1) Il Consiglio ha facoltà di nominare un Segretario Generale, definendone compiti, funzioni prerogative e competenze nell'atto di nomina.


2) Analoga facoltà è attribuita ai Consigli Regionali, nell'ambito del territorio di competenza.


Articolo 9

(Direttore Generale e Direttori Regionali)

1) Il Consiglio ha facoltà di nominare un Direttore Generale, definendone compiti, funzioni prerogative e competenze nell'atto di nomina.


2) Analoga facoltà è attribuita ai Consigli Regionali, nell'ambito del territorio di competenza.


3) La carica di Direttore è incompatibile con la carica di consigliere a qualsiasi livello.


Articolo 10

(Comitati Tecnico-Scientifici Nazionale e Regionali)

1) Il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale è convocato e presieduto dal Direttore Generale ed è composto da tre a sette membri nominati dal Consiglio di Amministrazione Nazionale fra persone esperte nei settori della ricerca, istruzione, formazione e riabilitazione.


2) Il Comitato Tecnico-Scientifico Nazionale formula proposte ed esprime pareri in merito ai programmi di studi, di ricerca, di formazione, di riabilitazione, nonché sulle attività corsuali.


 3) Le medesime disposizioni si applicano ai Comitati Tecnico-Scientifici Regionali.


Articolo 11 

(Collegi Nazionale e Regionali dei Revisori)

1) Il Collegio Nazionale dei Revisori è composto dal Presidente e da due componenti designati dal Consiglio di Amministrazione Nazionale.


2) I Revisori hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione Nazionale in tema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo.


3) In caso di gravi irregolarità amministrative e contabili il Presidente del Collegio dei Revisori può chiedere di convocare il Consiglio di Amministrazione Nazionale.


4) Le medesime disposizioni si applicano ai Collegi Regionali dei Revisori che esercitano la loro funzione, quando necessario, anche sulle sedi territoriali di pertinenza.


Articolo 12

(Entrate dell’Istituto)

1) I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Istituto derivano da:

- contributi di cui alla legge 26 settembre 1993, n. 379 e altre norme;
- contributi della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS;
- proventi derivanti dalla effettuazione delle attività o da commesse e rapporti convenzionali con istituzioni pubbliche e private;
- eventuali lasciti o legati;
- altre eventuali entrate.

Articolo 13

(Gestione Economico-Finanziaria)

1) La gestione economico-finanziaria dell’Istituto è regolata da apposito Regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione Nazionale.

2) Il bilancio preventivo, corredato di programma di attività, e il bilancio consuntivo (da approvare entro il 30 aprile di ciascun anno unitamente alla relazione sulla attività svolta), sono trasmessi dal Presidente alla Direzione Nazionale della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.
I bilanci preventivi e consuntivi dei Consigli Regionali sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione Nazionale entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Articolo 14

(Personale)

1) Previe intese e/o convenzioni l’Istituto si avvale, oltre che di personale proprio, anche di personale e attrezzature messi a disposizione dalla Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti- ONLUS.


2) Per lo svolgimento di specifici compiti può avvalersi di collaborazioni esterne.


Articolo 15

(Durata in carica degli Organi)

1) Gli organi dell’Istituto durano in carica fino a che restano in carica gli organi che li hanno eletti che possono, in ogni caso, revocarli per intero o per singoli componenti, in qualunque momento e con effetto immediato.


2) Tutti i componenti degli Organi non possono ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi.


3) Il presente Statuto si applica all'atto della sua entrata in vigore e, di conseguenza, gli Organi in carica decadono e proseguono solo l’ordinaria amministrazione.

I nuovi Organi debbono essere eletti entro sessanta giorni.

Articolo 16

(Regolamento Generale)

1) L’Istituto è regolato, per quanto attiene il funzionamento degli organi, l’eventuale loro scioglimento e commissariamento e per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dal Regolamento Generale approvato dal Consiglio di Amministrazione Nazionale.


2) Le riunioni degli organi dell’Istituto sono tenute validamente anche mediante tele-audio-videoconferenza.


Articolo 17

(Compensi)

1) Ai componenti degli organi dell’Istituto, in relazione agli incarichi affidati, possono essere attribuiti compensi e indennità, nella misura fissata dai competenti Consigli di Amministrazione, in conformità con la normativa vigente.


Articolo 18

(Scioglimento e devoluzione dei beni)

1) In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Istituto sarà devoluto, con le modalità che saranno previste nell’atto di scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.


2) Durante la vita dell’Istituto è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altra ONLUS, facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.


3) Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione:


a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1 dell’art. 10 D. L.vo 460/1997, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;


b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; 


c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni;


d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interesse passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; 


e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.